Fondamenti giuridici del danno esistenziale:
novità giurisprudenziali e questioni in tema di prova.
GIUSEPPE CASSANO
(Docente a contratto di Istituzioni di diritto privato
nell'Università LUISS di Roma)
1. Dopo
l’intervento della Corte di Cassazione 7713/2000 e a fronte di un
dibattito dottrinale che ha coinvolto le Riviste di settore e non solo, la
giurisprudenza, in alcuni casi, non solo ha sentito la necessità di partecipare
al dibattito, con sentenze, che pur hanno accolto la tesi del danno esistenziale
(alcune volte hanno confuso la neo-categoria), ma conscia della esistenza
di una nuova categoria risarcitoria, ne ha indicato i
possibili limiti e verificato la compatibilità con il sistema della
responsabilità civile (le sentenze superano sicuramente il centinaio; cfr. Cassano, La giurisprudenza del danno esistenziale, II
ed., Piacenza, 2002, 1-1014).
In quest’ultimo
senso deve segnalarsi la sentenza del Trib. Roma 7
marzo 2002 (in Resp. civ. e prev., 2002, 793), che in maniera netta sembra aver
chiuso ogni prospettiva al danno esistenziale, criticando gli orientamenti
giurisprudenziali sulla base di un quadruplice ordine di motivazioni. Coeva
alla pronuncia del giudice romano è la sentenza del Trib.
Torre Annunziata 25 marzo 2002 (in Fam. e
diritto, 2002, 509), chiamato a decidere se liquidare o meno un danno
esistenziale richiesto da due coniugi per l’interruzione forzata della
gravidanza a seguito di un investimento stradale, e che ne accoglie la
richiesta partendo dalla considerazione della incapienza
concettuale del danno biologico e del danno morale rispetto alla fattispecie e
agli strascichi soggettivi di una coppia di coniugi che aveva subito la perdita
del feto per effetto dell’azione illecita del terzo.
Nella maggior parte delle
decisioni che hanno ritenuto esistente tale tipo di danno - a dire del
tribunale capitolino - il fondamento normativo viene solitamente ravvisato in
una norma composita, ricavata in via interpretativa dal combinato disposto
dell’art. 2043 c. c. (sanzione) e di una norma costituzionale (precetto),
secondo lo "schema" adottato da Corte costituzionale 184/86 per
sostenere la risarcibilità ex art. 2043 c. c. del
danno biologico.
A tale orientamento
vengono mossi quattro ordini di obiezioni.
In primo luogo, si
sostiene che questo orientamento giurisprudenziale favorevole si richiama ad un
orientamento, o meglio, ad una (sola) pronuncia della Corte costituzionale, il
cui fondamento argomentativo è stato successivamente
abbandonato dalla stessa Consulta. Infatti, con la sentenza 372/94 (in Giust. civ., 1994,
I, 3029) il Giudice delle leggi avrebbe chiaramente ritenuto non condivisibile
il principio secondo cui la lesione di un diritto costituzionalmente protetto
fosse risarcibile di per sé, a prescindere dalle conseguenze che tale lesioni
abbia cagionato; chiaramente affermando che il risarcimento presuppone sempre
una "perdita di tipo patrimoniale o personale".
In merito a questo punto,
però, certamente può affermarsi che l’evoluzione giurisprudenziale ha
seguito una via diversa. La lesione in sé indica che un bene posto ai massimi
vertici della Costituzione riceve tutela per la sua importanza, e la sua
lesione ne comporta con sé il danno; nel momento in cui vengono in campo valori
che ledono le attività realizzatrici della persona, senza una lesione diretta
ed immediata, di beni costituzionali, risulta opportuno verificare quali
effettivamente siano tali conseguenze non patrimoniali (risultando così non
incompatibili le letture delle due sentenze).
Altra obiezione, da
verificare, sostenuta dal magistrato - noto per la particolare attenzione ed il
contributo culturale e dottrinale al tema del risarcimento del danno alla
persona - è che la tesi del "danno esistenziale" sembri trascurare
del tutto che il nostro sistema della responsabilità civile si fonda
sostanzialmente sul criterio della colpa, di tal che non sarebbe giusto né
condivisibile ascrivere ad un soggetto le conseguenze di un fatto che egli non
poteva né prevedere né evitare. La necessaria prevedibilità dell’evento
dannoso è stata affermata anche dalla Corte costituzionale, la quale ha
espressamente affermato che, là dove essa manchi, non è possibile una
valutazione autonoma della colpa (Corte cost. 372/94, cit.),
riassumendosi la questione nei termini che seguono: se questo danno è un
danno-evento, esso è imprevedibile e dunque non può essere ascritto
all’offensore a titolo di colpa; se esso è un danno-conseguenza,
presuppone necessariamente un danno-evento, che dovrà incidere sulla salute,
sul patrimonio o sul morale, ed ubbidire alla regole risarcitorie
normativamente poste o giurisprudenzialmente
elaborate per questi tre tipi di danno.
In verità deve essere
ricordato – e ne è consapevole lo stesso organo giudicante - che la
prevedibilità o prevenibilità dell’evento non
va confusa con la prevedibilità delle conseguenze dannose da esso scaturite,
rispondendo in materia extracontrattuale il danneggiante anche delle
conseguenze imprevedibili della propria condotta. Ciò significa che al di là
delle collocazione da dare al danno esistenziale (danno-evento o danno
conseguenza), la prevedibilità è da riferirsi all’evento appunto e non
alle conseguenze, patrimoniali, biologiche, esistenziali, morali.
Nel caso in cui si
collochi il danno esistenziale nel solco dEl danno evento, sarà richiesta
sempre la prevedibilità dell’evento che coinciderà con la lesione del
bene costituzionalmente tutelato (e che in quanto tale comporterà danno
esistenziale, senza ulteriori oneri probatori – come vedremo – in
capo all’attore).
Il punto centrale della
questione viene ad essere ai fatti "la selezione degli interessi
meritevoli di tutela".
Quindi l’obiezione
di ammettere che persino la perduta possibilità - ad esempio - di fare
schiamazzi, imbrattare i muri, ed insomma di compiere qualsiasi, insignificante
gesto quotidiano costituisca un danno risarcibile e la richiesta affinché
l’interprete spieghi perché mai debba considerarsi "ingiusta"
la perdita della possibilità di compiere un gesto od un’attività
insignificanti, inutili od illeciti, non colgono nel segno, poiché il danno
esistenziale è risarcibile in quanto lede un diritto costituzionalmente
garantito o perché limita una attività realizzatrice della persona umana.
Naturalmente non
qualsiasi perdita esistenziale potrà costituire un danno risarcibile: ed in
questo caso l’interprete avrà il compito – certo, non sempre
agevole - di individuare il "selettore", cioè il criterio in base al
quale discernere le perdite esistenziali meritevoli di tutela risarcitoria da quelle non risarcibili.
Un punto di riferimento
potrà essere dato dal quadro dei valori costituzionali, più precisamente il
progetto di vita che ogni individuo insegue dovrà essere "filtrato"
attraverso quei valori su cui si fonda la Costituzione: solo attraverso questa
astrazione mentale potremmo valutare con un basso margine di errore quali le
attività realizzatrici della persona che reclamano tutela, quale la natura del bene
che la condotta del convenuto ha violato, quali le ripercussioni
sofferte dalla vittima.
Non certamente –
seguendo gli esempi di Cendon, Esistere o non
esistere, in Le Nuove Voci Del Diritto, a cura di G. Cassano,
all’indirizzo www.lenuovevocideldiritto.com [si vedano sul punto anche le
gustose obiezioni di Gazzoni, Alla ricerca della
felicità perduta (psicofavola fantagiuridica
sullo psicodanno psicoesistenziale),
ibidem] - l’interesse a una giornata costellata di negozianti
cortesi, autostrade libere, neve in montagna, film divertenti, amanti fedeli e
disinteressate, oppure di vicini di casa profumati, applausi ai propri
discorsi, recensioni favorevoli, vittorie elettorali, oggetti smarriti e
ritrovati, pesci ingenui e golosi (sì, invece, alla tutela esistenziale –
ancora una volta – per chi si trovi ad essere sequestrato, reso orfano,
violentato, truffato, ammorbato, assordato, maltrattato, spiato, disonorato,
licenziato ingiustamente, bocciato con leggerezza, imprigionato senza motivo,
discriminato per la sua pelle, e così di seguito); dovrà essere stata
compromessa, dalla minaccia a quel bene, la possibilità di svolgere attività
che non siano per se stesse illecite, né immorali - né (occorre aggiungere)
tali da posizionarsi al di sotto di una certa soglia di eclettismo, futilità o
insignificanza. Nessun riscontro quindi per pretese inerenti – mettiamo -
al gusto o al mestiere dei duelli, del traffico di droga o di armi, del
contrabbando: il che è abbastanza ovvio. E neppure - occorre aggiungere - al
gusto della prostituzione, delle collezioni oscene, dei riti esorcistici, dello scambio di coppie, del sadismo. Ma
nessuna protezione verosimilmente – pur dovendo distinguersi, in tutta
una serie di casi, a seconda del grado di colpevolezza (che risulti)
ascrivibile al convenuto: malizia, dolo specifico, premeditazione, dolo
eventuale, colpa grave, colpa lieve, presenza di fattori rilevanti come criteri
oggettivi d’imputazione – per attività quali l’invio
sistematico di lettere anonime, la frequentazione giornaliera della sala-corse,
il voyeurismo rispetto alla casa di fronte, le ubriacature del sabato sera, le
scorribande da hooligan, la collezione di trofei amorosi, i bagni
d’inverno nel mare ghiacciato, l’attaccare bottoni con tutti, il
canticchiare sottovoce ai concerti sinfonici, l’appostamento a qualche
Vip, le richieste di elemosina per strada, i travestimenti fuori carnevale, le
ostentazioni aristocratiche, la promozione di società segrete.
In relazione alla
selezione degli interessi, inoltre, non coglie nel segno l’obiezione -
secondo la quale, se per poter essere risarcibile il danno è necessario
individuare la norma costituzionale o la norma di legge alla quale
"ancorare" l’ingiustizia del danno non c’è bisogno di
mettere in campo una nuova figura poichè già oggi la
lesione di un interesse normativamente qualificato
costituisce un danno risarcibile - in quanto l’interesse leso è cosa
diversa dalle conseguenze che ne scaturiscono (comprese quelle esistenziali).
Alla affermazione che è
pericoloso e controproducente sostenere che il danno morale costituisce una
sofferenza "interna" - se così fosse, tale danno non potrebbe mai
essere dedotto né provato in giudizio, giacché i moti dell’animo sono
noti solo a chi li avverte – si può certamente replicare che questa è
proprio una delle ragioni che ne hanno limitato il suo risarcimento alla
previsione legislativa.
Infine il Tribunale
ritiene che esista un quarto e decisivo motivo di rigetto della figura del
danno esistenziale, vale a dire la sua difficoltà giuridica e concettuale ad
affrancarsi dal danno morale o non patrimoniale. Per il Tribunale di Roma non
convince la distinzione tra danno morale e danno esistenziale fondata sul
rilievo secondo cui chi subisce un danno morale soffre mentre chi subisce un
danno esistenziale non fa. La sofferenza morale causata dall’illecito,
infatti, è sempre una sofferenza causata da una rinuncia: tanto è vero che
nessuno potrebbe ragionevolmente sostenere che costituisce un danno la rinuncia
ad attività sgradite o spiacevoli; medesima sarebbe la lesione, medesima la
sofferenza, ma duplice il risarcimento invocato. Non solo ma si afferma che se
il legislatore avesse voluto espressamente prevedere la risarcibilità
del danno morale anche in altri casi [si consideri, infatti, che tra i vari
"casi previsti dalla legge" in cui è risarcibile il danno morale,
rientrano l’impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali
(articolo 29, comma 9, legge 675/96), e l’adozione di atti discriminatori
per motivi razziali, etnici o religiosi (articolo 44, comma 7, decreto
legislativo 286/98], ciò vuol dire che gli strumenti ordinari (primo fra tutti,
l’articolo 2043 c.c.) non sono ritenuti sufficienti a dare tutela ai
diritti in esame.
A tale ragionamento si è
obiettato (Ziviz, Chi ha paura del danno
esistenziale?, in Resp. civ. e prev., 2002, 793) che la casistica cui rimanda
l’articolo 2059 c.c. attraverso nuovi interventi legislativi non incide
per alcun verso sull’autonomia del danno esistenziale. Attraverso tali
norme, infatti, si viene ad allargare l’ambito risarcitorio
esclusivamente per quel che concerne il danno morale – mentre non incide
sul ristoro delle altre voci non patrimoniali (biologiche ed esistenziali)
sottratte all’articolo 2059 c.c. la cui riparazione risultava comunque
garantita anche in assenza dell’intervento normativo. Il nodo da
sciogliere, semmai, riguarda la compatibilità costituzionale del sistema
restrittivo imposto da quella norma con riguardo al patema d’animo. Ma
questo è un altro problema, attesa la diversità ontologica di questi due
pregiudizi.
Il problema, come più
avanti verrà meglio analizzato, è che vi è un continuo fraintendimento fra le
diverse voci di danno ad opera della giurisprudenza. Ad esempio il Trib. Torre Annunziata 25 marzo 2002, cit.,
riferisce che il pregiudizio derivante dall’interruzione forzosa della
gravidanza, con gli inevitabili strascichi sulla salute della donna, il
ricovero ospedaliero ed anche le conseguenze patrimoniali non risultano
certamente risarcibili a titolo di danno biologico, e talune conseguenze ed
aspettative non possono di certo essere ricomprese
nel danno morale, essendo questa categoria, come tradizionalmente ricostruita
dagli interpreti, limitata e circoscritta, sia nei suoi contenuti (patemi
d’animo, sofferenze patite dalla vittima consistenti in un transeunte
turbamento psicologico), sia per effetto del criterio di liquidazione utilizzato.
Il punctum
dolens è che le figure del risarcimento da danno
psichico e da danno morale – prosegue l’organo giudicante - non
soddisfano adeguatamente il tipo di danno subito in conseguenza
dell’avvenuto aborto, e deve perciò farsi ricorso al cd. "danno
esistenziale", consistente nella perdita o nella compromissione
di una o più attività realizzatrici della persona salvaguardate sempre
dall’art. 2 Cost., quali in questo caso
specifico poteva essere il danno alla serenità familiare, il danno per la perdita
di un figlio, per il disagio, per la sofferenza subita, per la mancata
maternità, ecc.
Non solo ma il Tribunale
ci riferisce oltre che di momenti relazionali spezzati, di malesseri vari quali
insonnia, ansia, sogni spiacevoli, ecc. (come emerge chiaramente dagli
accertamenti sanitari e dalla perizia, di parte e d’ufficio, che servono
a confermare uno stato di perturbamento psichico, di disagio, di preoccupazione
protrattosi nel tempo per quel bambino, che era certamente desiderato dai
coniugi).
E’ facile notare
come nel danno esistenziale il Tribunale tenda ad assorbire porzioni di danno
biologico psichico e di danno morale, se solo si ricorda che il danno
esistenziale copre solo le ripercussioni esterne della vittima.
Pur avendo il Tribunale
connotato il danno esistenziale di caratteri fortemente emotivi e psichici ne
sostiene, successivamente, una sua peculiarità non in termini di insorgenze
patologiche (inquadrabili nel danno biologico), bensì in termini di offesa alla
piena esplicazione dei momenti qualificanti l’esistenza, vista
nell’aspetto dinamico correlato all’ambiente di vita in cui si è
inseriti, offesa che costringe la persona a dover mutare (ovvero a subire il
mutamento di) tali momenti rispetto alla loro programmazione ed attuazione, a dover,
sia pure momentaneamente o transitoriamente, cambiare registro alla
propria vita, a vedere compresse o limitate o addirittura negate, spazzate via,
occasioni e situazioni che avrebbero agevolato e sostenuto lo sviluppo e la
realizzazione della propria personalità; offesa che crea disagio, disappunto,
delusione, malessere. Disagio e malessere che non rientrano, ovvero non
generano un danno biologico o un danno alla salute, e che nemmeno è possibile
identificare col patema d’animo comunemente denominato danno morale.
Disagio e malessere che accompagnano, per poco o per lungo tempo,
l’esistenza di una persona, turbandola e rendendola spiacevole,
difficile, generando così un danno al vivere quotidiano, un danno alla propria
libera e serena esistenza.
Il Tribunale, quindi,
riconosce cittadinanza nel nostro ordinamento, pur con un eccessivo
ampliamento, al danno esistenziale, inteso come offesa al diritto di ogni
persona ad una esistenza serena, rinvenendosi il fondamento nell’art. 2
della Costituzione, che riconosce i diritti inviolabili dell’uomo idonei
a garantire il pieno sviluppo e la massima realizzazione della personalità
umana, ossia, tutto ciò che concorre e contribuisce a rendere agevole
l’esistenza di una persona, assicurandogli il necessario benessere.
2. Come abbiamo avuto
modo di accennare le categorie che comprendono le varie voci di danno, pur
nelle loro peculiarità che le distinguono reciprocamente, hanno una medesima
identità che le accomuna: un unico fatto ritenuto offensivo da più punti di
vista. La verifica se la lesione incida sulla salute, sulla psiche, sulla
esistenza o sulla morale del danneggiato, diventa l’ulteriore questione
pratica rispetto alla precedente, che si è concretata nel qualificare
l’accadimento, oggetto di risoluzione giudiziale, come fatto dannoso.
La problematica
principale affrontata dal Giudice del diritto vivente nella decisione n.
2515/2002 (Cass. civ., sez. unite, 21 febbraio 2002,
n. 2515, in Corriere giuridico,
2002, 465 con nota di De Marzo, Il danno
morale nel caso Seveso: l'intervento delle Sezioni
Unite; in Danno e resp., 2002, 499, con osservazioni di Ponzanelli e Tassone, Una <<nuova>> stagione del danno non
patrimoniale. Le Sezioni Unite e il caso Seveso;
in Giur. It., in
corso di stampa, con nota di Cassano e Catullo, Danno esistenziale e danno morale: due diverse realtà o due
interpretazioni di un’unica realtà?; in Resp. Civ. e Prev.,
2002, 726, con nota di Feola, Il prezzo delll'inquietudine:
il caso <<Seveso>> torna in Cassazione; in Foro It.,
2002, 999 con nota di Palmieri, Risarcibilità del danno non patrimoniale tra aperture
giurisprudenziali e tipizzazione legislativa), che si concreta
nello stabilire se il danno morale sia risarcibile pur non derivando dalla
menomazione dell’integrità psichica dell’offeso o di altro evento
produttivo di danno patrimoniale, sembra essere unica. Tuttavia nelle
argomentazioni della motivazione ne appare una seconda che, ai fini della
presente indagine, diventa il principale oggetto. Essa consiste
nell’individuare la differenza che intercorre tra danno morale e danno
esistenziale.
Procedendo con ordine, il
contributo più evidente che viene riconosciuto alla decisione in esame e che ha
giustificato l’assegnazione della questione alle Sezioni unite è quello
di aver superato l’aporia che subordina il risarcimento del danno morale
al danno biologico. Per rassegnare la suddetta conclusione
l’interpretazione del giudice di legittimità parte dal superamento della
tradizionale dicotomia danno-evento e danno-conseguenza.
La Consulta nella
decisione già analizzata, n. 184/1986, qualifica il danno morale come
"danno-conseguenza" del fatto illecito lesivo della salute,
delineando così lo spartiacque tra danno morale e danno biologico in base al
rapporto causa-effetto. Le relazioni, tuttavia, si sottopongono ad una
rivisitazione o meglio ad una nuova interpretazione quando alla iniziale
distinzione tra danno biologico e danno morale si aggiunge quella tra
quest’ultimo e "danno alla salute psichica". In questa seconda
ipotesi, la linea di demarcazione tra le due voci di danno diventa sempre più
sottile, incidendo entrambe su un campo in cui risulta facile disperdere le
tracce della lesione. Tuttavia il danno alla salute psichica, concretandosi in
un trauma psichico-fisico scientificamente
verificabile, presenta una maggiore concretezza del danno morale che finisce
per risolversi in un "inosservabile". Per il Giudice costituzionale
risulterà "irrazionale" la decisione che "nelle conseguenze
dello shock psichico patito dal familiare discerna ciò che è soltanto danno
morale soggettivo da ciò che incide sulla salute, per ammettere al risarcimento
solo il primo" (Corte Cost. 372/1994). Il danno alla salute psichica si
concreta nella degenerazione del danno morale in un trauma fisico e psichico permanente,
ossia rappresenta la "conseguenza" del patema d’animo.
Così ragionando, trova
completezza il rapporto eziologico indicato dalla
precedente sentenza della Corte costituzionale, che si risolve come segue:
danno biologico (evento) - danno morale (conseguenza e, a sua volta evento) -
danno biologico di natura psichica (conseguenza). Riassumendo, la sentenza
costituzionale n. 184/1986 mette in relazione come causa ed effetto il danno
biologico con il danno morale; nella decisione n. 372/1994, invece, la Consulta
promuove la "conseguenza" danno morale (a sua volta) in causa
generatrice di ulteriore voce di danno, quello "biologico di natura
psichica".
L’approccio causalistico e materiale della ricostruzione delle varie
voci di danno si incrina ulteriormente, denunciando la fallibilità delle
proprie sovrastrutture all’affermarsi giurisprudenziale del danno
esistenziale. La consapevolezza acquisita dal giudice della difficoltà di
scomporre e ricostruire la lesione secondo una logica causa-effetto al fine di
discernere il danno biologico da quello morale, o il danno morale dal
"danno biologico di natura psichica" o, infine, il danno esistenziale
da tutti i precedenti, induce ad abbandonare la logica "teorica" per
condividere un approccio pratico. Più importanti delle categorie diventano i
fini e, se per il Giudice delle Sezioni Unite è giusto risarcire la lesione
"nel caso di reati di pericolo o plurioffensivi,
non sussiste alcuna ragione, logica e/o giuridica, per negare tale risarcibilità ove il soggetto offeso, pur in assenza di una
lesione alla salute, provi di aver subito un turbamento psichico".
Il primo contributo
offerto dalla sentenza in esame si riassume nel superare le precedenti
"sovrastrutture teoriche" introdotte dalle suesposte decisioni costituzionali,
per condividere un approccio pratico, informato da ragioni di "logica e di
giustizia", che suggerisce di superare gli ostacoli alzati dalle categorie
formalistiche attraverso un criterio che sembra attento più alle diversità di
funzioni che può assolvere il risarcimento del danno, che alle moltiplicazioni
delle sue rispettive voci.
In sintesi, la risarcibilità del danno morale non presuppone
l’esistenza di danno biologico o di altro evento produttivo di danno
patrimoniale, ma la sussistenza di un reato che ha deluso l’aspettativa
del destinatario dell’illecita condotta nella fiducia del valore delle
norme. Le categorie di "danno evento" e "danno conseguenza"
perdono efficacia euristica nella spiegazione delle modalità attraverso cui la
lesione si manifesta nella realtà.
Accreditare importanza
più alle funzioni che può assolvere il risarcimento del danno che alle singole
voci che lo caratterizzano, significa focalizzare l’attenzione non sul
"danno patrimoniale" ma sul risarcimento, non sul "danno morale"
ma sulla sanzione risarcitoria, non sul "danno
esistenziale" ma sulla riparazione. Le categorie morali, psichiche ed
esistenziali del danno si presentano con contorni così sfumati da poter essere
individuate solo da chi è attento alle finalità che il giudice vuole conseguire
e non all’oggettività del fatto.
L’intenzione delle
Sezioni Unite è diretta, con il risarcimento del danno, non a sanzionare la
delusione di un’aspettativa del consociato nei confronti del valore delle
norme violate, bensì a ripristinare la lesione di un’aspettativa
esistenziale. Quello che il giudice del diritto vivente richiede alla fine
della prova del danno non è un criterio equitativo
atto a rasserenare il suo decidere, come solitamente avviene in tema di danno
morale, ma la dimostrazione concreta che il "turbamento psichico
(sofferenze e patemi d’animo) di natura transitoria" sofferto dagli
attori sia dipeso dall’ "esposizione a sostanze inquinanti" e
dalle "conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro
vita".
La prova di un danno, che
si consuma lungo lo svolgimento di un’esistenza, non può essere
soddisfatta facendo riferimento a criteri come la gravità del reato, le
modalità della condotta, la colpevolezza dell’autore, la misura della
pena edittale o le percentuali di danno biologico cui
solitamente il giudice si riporta per la liquidazione del danno morale.
Risulta altrettanto
incoerente la ratio della decisione n. 2515/2002 nel punto in cui il
giudicante da una parte presume la pericolosità dell’agire di cui all’art.
449 c.p., perchè "il
pericolo è implicito nella condotta e nessuna ulteriore dimostrazione deve
essere fornita circa l’insorgenza effettiva del rischio per la pubblica
utilità" e dall’altra esige la prova del turbamento psichico dei
soggetti che subiscono gli effetti del comportamento delittuoso. L’unico
onere probatorio gravante sui destinatari del reato dovrebbe essere quello di
dimostrare, come le stesse Sezioni Unite inizialmente suggeriscono, di essere
in una "relazione con un determinato habitat (nel senso che ivi risiedono
e/o svolgono attività lavorativa)". Ossia risulta incoerente che il
Giudice del diritto vivente prima presuma la pericolosità della fattispecie di
"Delitti colposi di danno" e la conseguente offesa dei soggetti che
vivono o lavorano nella zona interessata dagli effetti lesivi del
"disastro ambientale" e poi esiga, dai medesimi individui, la prova
del danno causato dall’ "esposizione a sostanze inquinanti ed alle
conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita". Nei
reati di pericolo presunto come il disastro colposo il pericolo, essendo
implicito nella condotta, non esige l’ulteriore dimostrazione
dell’offesa per la pubblica incolumità, a meno che la prova del danno,
richiesta dal giudicante, non si riferisca ad un tipo di lesione differente da
quella morale.
E ancora è evidente come
il "momentaneo, tendenzialmente transeunte, turbamento psicologico del
danno morale subiettivo" di cui alla sentenza
della Consulta n. 184/1986, ha poco da condividere con il "perturbamento
psichico, da disagio e preoccupazioni duraturi nel tempo" della sentenza
in esame, a meno che non si opti per la definitiva abolizione della dimensione
temporale, parificando la locuzione "transeunte" con quella di
"duraturi nel tempo".
Considerate le suddette
riflessioni, dall’accertamento della condotta colposa deve ricavarsi
implicitamente un danno morale in capo alle vittime da liquidarsi
indipendentemente dalla prova di un concreto nocumento; diversamente si esigerà
la prova della lesione quando si vorrà risarcire, non il semplice patema
d’animo procurato da reato, ma la compromessa dimensione esistenziale
della persona offesa. Deriva che la funzione del risarcimento del danno non
patrimoniale, quando si rivolge alla salvaguardia delle "limitazioni del
normale svolgimento della (…) vita", sarà finalizzata più a riparare
la lesione esistenziale che a ricompensare il patema d’animo sofferto.
L’aspetto più
interessante della decisione delle Sezioni Unite sembra risiedere nel mostrare
come le finalità perseguite dal giudice possono essere indipendenti rispetto
alle classificazioni di cui dispone per conseguirle. Più dei nomi, diventano
importanti i fini e l’attenzione ad essi rivolta offre una via risolutiva
per discernere, nella statuizione del diritto, gli effetti verso cui viene
orientata la decisione.
Il pericolo di rimanere
imprigionati nei confini delimitati dal nome è avvertito, nella sua
attualità, dai giudici della Cassazione che denunciano come
"sovrastruttura teorica" la tradizionale dicotomia tra danno-evento e
danno-conseguneza. La finalità pratica cui tende la
sentenza in esame, essendo incompatibile con le suddette classificazioni,
induce il giudicante a superarle. È da ritenere pertanto che le convenzioni
semantiche, godendo di uno scarso credito presso il giudice di legittimità,
inducono a considerare la definizione di "danno morale" non come una
"prigione formale", gelosa di un sapere ontico,
ma piuttosto come strumento formale attraverso cui possono essere conseguiti
risultati sostanziali, inizialmente non compresi nella originaria categoria.
Nonostante gli sforzi
della dottrina e della giurisprudenza, non si è pervenuti a nessun punto fermo
in materia di voci di danno. Di fatto resta solo la discrezionalità del
giudicante che, pur utilizzando formalmente categorie tra loro diversificate
come "danno biologico di natura psichica", "danno morale",
o "danno esistenziale", persegue sostanzialmente finalità ritenute
adeguate a risarcire, riparare, sanzionare i danni prodotti dal fatto illecito.
Questa riflessione evita di rimanere stupiti di fronte alla scelta del giudice
di chiamare "danno morale" la lesione di situazioni soggettive come i
diritti della personalità, anziché il patema d’animo, perché è dietro la
veste formale della definizione classificatoria, e
non in essa, che si trovano le ragioni e le finalità della misura risarcitoria disposta dal giudicante.
In breve, non è da
escludere che il giudice, con il riconoscimento del danno morale, intenda
riparare la lesione esistenziale del danneggiato (E’ della stessa
opinione De Matteis, Il danno esistenziale, in
Danno e resp., 2002, 565).
La questione di natura
sostanziale consiste nello stabilire che funzione assolve il risarcimento
liquidato dal giudice per il "perturbamento psichico" causato dal
sottoporsi a controlli sanitari nel dubbio di aver contratto malattia per la
diffusione di sostanze tossiche.
Il punto focale delle
argomentazioni delle Sezioni unite non s’incentra sulle lacrime, le
sofferenze, i dolori, i patemi d’animo delle vittime dell’illecita
condotta, bensì sulle loro rinunce alla quotidianità, che si risolvono nelle
"compromissioni delle proprie sfere di
esplicazione personale". L’aspettativa di una persona di vedere
realizzati i propri progetti di vita, costituzionalmente tutelati, viene
infranta dal timore che una malattia letale possa pregiudicarne la
realizzazione. Gli effetti di una tale lesione non si consumano
nell’immediatezza del fatto illecito, ma assillano la vittima in una
dimensione prolungata e il decorso del tempo, anziché lenire le sofferenze, le
acutizza: come più volte ripetuto, il danno morale è essenzialmente un sentire,
il danno esistenziale è piuttosto un non fare, o meglio un non poter più
fare, un dover agire altrimenti, un relazionarsi diversamente.
Ritornando
all’onere della prova del danno richiesto dal giudice di legittimità,
esso viene considerato assolto attraverso la dimostrazione di essersi
sottoposti a "controlli sanitari, resi necessari dall’insorgenza di
sintomi preoccupanti", dove la "preoccupazione duratura nel
tempo", cui fa riferimento la sentenza in esame, sembra essere valida
testimonianza, più che di un "transeunte turbamento psicologico", di
una prolungata lesione che si riassume nella perifrasi del "relazionarsi
diversamente".
In breve, la nozione di
danno esistenziale comprende qualsiasi evento che, per la sua negativa
incidenza sul complesso dei rapporti facenti capo alla persona, è suscettibile
di ripercuotersi in maniera consistente e talvolta permanente
sull’esistenza di questa. Diventa, allora, decisiva una considerazione
non restrittiva degli eventi potenzialmente lesivi, non ancorata a valutazioni
tecniche basate su parametri e tabellazioni, bensì
capace di segnalare interferenze negative e pregiudizievoli in senso ampio. Un
fatto-evento causato da terzi può rilevarsi dannoso quando risulta idoneo ad
incidere sulle possibilità realizzatrici della persona.
Il carattere della non patrimonialità accomuna il danno morale con quello
esistenziale, traducendosi entrambi nella delusione di un’aspettativa,
mentre la natura della situazione giuridica lesa li divide.
La persona,
nell’orientarsi nella vita sociale, confida in aspettative normativamente tutelate, il delitto, deludendo queste
aspettative, ingenera sfiducia tra i consociati sul valore delle norme; la
funzione general preventiva della pena deve essere
diretta a riconfermare tra i cittadini fedeli alla legge che è giusto fidarsi
del valore delle norme.
Nelle motivazioni della
sentenza della Corte costituzionale n. 184/1986 si chiarisce che la ratio
informatrice dell’art. 2059 c.c. è quella di sanzionare adeguatamente chi
si è comportato in maniera vietata dalla legge, nella misura in cui
"accanto alla responsabilità penale (anzi, forse meglio, insieme ed
"ulteriormente" alla pena pubblica) la responsabilità civile ben può
assumere compiti preventivi e sanzionatori".
L’obiettivo finale che si consegue con il risarcimento del danno morale è
quello di rafforzare il carattere preventivo e sanzionatorio
della responsabilità penale, per cui si delinea una relazione fra la delusione
di un’aspettativa normativamente (penalmente)
tutelata, o danno morale, ed il risarcimento sanzionatorio.
Equilibri diversi,
invece, governano la logica del danno esistenziale che si traducono
nell’equazione tra delusione dell’attesa di progetto esistenziale,
o danno esistenziale, ed il risarcimento ripristinatorio
(Bona, Famiglia e responsabilità civile: la tutela risarcitoria
nelle relazioni parentali, in Cassano (a cura di), Manuale del nuovo
diritto di famiglia, Piacenza, 2002, 371).
Diventa possibile
discernere le due ipotesi di danno se si presta attenzione alle argomentazioni
del giudicante nel riconoscere la responsabilità civile del danneggiante. Nella
sentenza in esame le Sezioni Unite motivano nei seguenti termini: "in caso
di compromissione dell’ambiente a seguito di
disastro colposo (art. 449 c.p.), il danno morale soggettivo lamentato dai
soggetti che si trovano in una particolare situazione (in quanto abitano e/o
lavorano in un detto ambiente) e che provino in concreto di aver subito un
turbamento psichico (sofferenze e patemi d’animo) di natura transitoria a
causa dell’esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti
limitazioni del normale svolgimento della loro vita, è risarcibile autonomamente
anche in mancanza di una lesione all’integrità psico-fisica (danno
biologico) o di altro evento produttivo di danno patrimoniale, trattandosi di
reato plurioffensivo che comporta, oltre
all’offesa all’ambiente ed alla pubblica incolumità, anche
l’offesa ai singoli pregiudicati nella loro sfera individuale".
Il pregiudizio
"nella sfera individuale" degli abitanti della zona prossima a quella
in cui si è verificato il disastro non corrisponde all’
"offesa" che insiste sulla vittima del reato e che si manifesta nel
transeunte turbamento psichico per la delusione di un’aspettativa normativizzata (In riferimento a tale questione, puntuali
le riflessioni di N. Luhmann, La differenziazione
del diritto, Bologna, 1990, 41, che scrive: "La normatività
è la forma di un’aspettativa di comportamento attraverso la quale si
indica che l’aspettativa deve essere tenuta ferma anche in caso di
delusione. Le norme vengono intese qui, allora, come aspettative stabilizzate
in maniera contraffattuale che resistono alla
delusione e che, in quanto tali, inizialmente non sono ordinate in modo né
naturale, né sistematico, né logico. Nella vita sociale tali proiezioni
normative scaturiscono da un bisogno strutturale: ciascuno deve poter essere
sicuro delle proprie aspettative anche di fronte a delusione deve poter
collegare le aspettative degli altri con le proprie"). Mentre,
infatti, nel destinatario o nei destinatari della delittuosa condotta la
sofferenza morale si manifesta nell’immediatezza della consumazione del
reato, nel danneggiato nella sfera esistenziale gli effetti pregiudizievoli del
fatto illecito si esprimono dopo un intimo processo di metabolizzazione.
Le "limitazioni del normale svolgimento della loro vita"
rappresentano la lesione della personalità. Capire l’essenza del danno
esistenziale significa comprendere la personalità del soggetto che coordina i
dati della realtà per dare spazio vitale alla sua esistenza; la compromissione di una scelta o meglio la compromissione della personalità dell’individuo,
derivante dal timore di aver contratto un male letale, si concreta nella
delusione di un progetto esistenziale e non nella sfiducia sul valore delle
norme.
3. Nell’affrontare
il tema della prova del danno esistenziale, rilevante risulta essere
l’approccio che viene dato, se di natura consequenzialistico
o eventistico (volendo proseguire nella distinzione
ormai recepita da dottrina e giurisprudenza).
I diversi approcci
– su cui ci siamo soffermati nelle pagine precedenti – hanno
notevoli implicazioni sul piano operativo, prima di tutto il regime della
prova. Se infatti si insiste sul danno esistenziale come danno evento, verrà
dato risalto alla lesione stessa del bene costituzionale, di modo che la prova
coincide con la prove del fatto lesivo, che porta con sé le dirette
conseguenze.
Se invece si apprezza
l’approccio consequenzialistico, si guarderà
alle effettive alterazioni sul piano della quotidianità causate al danneggiato,
che possono trovare la loro fonte sia nel fatto illecito ma anche nel
contratto, di tal modo che l’assetto dell’onere probatorio sarà di
diversa portata come meglio si cercherà di dimostrare.
La lettura consequenzialistica di tale tipo di danno poiché non ne
correla necessariamente la sua esistenza alla lesione di un diritto
costituzionalmente tutelato – che in quanto tale ne dovrebbe richiedere
immediato ristoro senza ulteriori complicazioni probatorie – ma incentra
la sua attenzione sull’alterazione della quotidianità del danneggiato
richiede, a ragione, una prova rigorosa a seconda della normalità o meno
delle conseguenze prospettate.
Quindi le due
impostazioni tendono, potremmo dire, nell’ambito del regime probatorio a limitare
le possibili eventuali obiezioni; ad una possibile limitata apertura del
danno esistenziale – solo i diritti costituzionalmente tutelati –
corrisponde un agile regime probatorio: se è stato violato un diritto
costituzionale sarà in re ipsa il
"conseguente" danno esistenziale; ad una possibile eccessiva
apertura del danno esistenziale – tutte le attività realizzatrice
dell’uomo ritenute meritevoli d’interesse - corrisponde un rigido
sistema probatorio: non solo verrà valutata, come già in precedenza sostenuto,
la meritevolezza delle attività svolte, ma il
danneggiato dovrà indicarne il "suo" regolare svolgimento, potendosi
distinguere, come meglio vedremo, attività che certamente verranno lese
dalla condotta lesiva, attività che probabilmente verranno lese dalla
condotta lesiva, attività che quasi sicuramente non verranno lese dalla
condotta lesiva.
L’onere probatorio sarà
inversamente proporzionato, sempre a patto che sia lesa o limitata una attività
realizzatrice della persona umana. In ordine a quest’ultimo punto, ciò
significa – riprendendo l’opinione di Rago,
Il danno esistenziale, in Danno e resp.,
2002, 329, - che va instaurato, ogni volta, una comparazione fra il danno
lamentato da quel singolo individuo così come opera, vive e si relaziona in un
determinato momento storico, ed il comportamento del danneggiante, con la
conseguenza che vanno risarcite solo quelle lesioni che appaiono, in quel caso
concreto, come eventi estranei a quel modus vivendi, e che potevano
essere evitati dal danneggiante usando i normali criteri di avvedutezza. Ad es.
la vita convulsa e frenetica che si vive tutti i giorni comporta, inevitabilmente,
tutta una serie di stress (piccoli litigi fra automobilisti, piccole
scortesie e maleducazioni, etc.) connaturati a quel modo di vivere e che
sarebbe impensabile risarcire proprio perché non sarebbe giuridicamente
apprezzabile (e quindi risarcibile) alcuna concreta alterazione dello standard
qualitativo e quantitativo del benessere corrispondente al quel modus
vivendi. Ma, è opportuno ripeterlo, solo nel caso in cui le attività
risultano meritevoli di tutela si porrà il problema dell’onore probatorio.
Proseguendo, le due
impostazioni sopra proposte non sono inconciliabili, anzi sembrano riprodurre
le letture proposte dalla Corte Costituzionale nel 1986/184 e nel 1994/372, citt.. Si potrebbe sostenere, infatti, che in
relazione al danno esistenziale la prova sarà sempre richiesta, ma verrà
ridotta all’evento lesivo quando la forza lesiva del fatto è talmente
dirompente da portare di per sé danno esistenziale (ad esempio se si ritiene il
danno biologico danno esistenziale, è la sola violazione del diritto alla
salute a configurare l’illecito in esame, non richiedendosi ulteriori
riscontri probatori), diversamente sarà opportuno valutare di volta in volta
come la lesione abbia limitato il libero svolgimento della personalità
dell’individuo, con questo di particolare: il danno esistenziale di
matrice non biologica richiederà un riscontro probatorio più oneroso di quello
di matrice biologica in quanto in quest’ultimo caso vi è certamente
compenetrazione fra danno e riscontro medico-legale
della lesione.
Diversamente nei danni
esistenziali di matrice non biologica quasi sempre andrà verificata
l’effettiva incidenza sullo svolgimento della attività aredittuale del soggetto stesso, potendosi escludere in
linea di massima il caso di lesione di un diritto costituzionalmente garantito
con contestuale lesione di un’attività che certamente viene lesa a
seguito di quella lesione.
Quindi l’obiezione
alla teoria del danno evento – cioè l’idea che il danno corrisponda
alla violazione dell’interesse tutelato, e non già alle conseguenze della
lesione stessa, ed il risarcimento così argomentando viene disancorato da
qualsiasi considerazione dei riflessi negativi a carico della vittima
snaturando il sistema della responsabilità civile – non coglie nel segno
in quanto non è che non vogliono apprezzarsi le conseguenza dannose, riducendo
il danno esistenziale a pensa privata, ma poiché alcune conseguenza sono insite
nella lesione del diritto stesso potranno dirsi provate secondo l’id quod plerumque accidit, potendo,
sempre, il soggetto danneggiante dare la prova contraria.
Il sistema probatorio
così congegnato dovrebbe garantire non solo tutela ai diritti della personalità
ed alle attività realizzatrici della persone, ma al contempo garantirebbe
diversi oneri in capo ai soggetti (danneggiante e danneggiato) in relazione
all’interesse leso, o meglio in relazione alla probabilità che un certa
attività sia lesa e/o limitata da un comportamento altrui.
Più semplicemente il
giudice dovrà far leva sul dato notorio e cioè che determinati fatti provocano
nei confronti della parte danneggiata una alterazione della sua quotidianità.
Se il convenuto è in possesso di dati provanti il contrario, si farà carico,
appunto, del relativo onere probatorio e dovrà dimostrare che chi chiede quel
determinato danno esistenziale – pur in astratto risarcibile -non lo ha
subito.
E’ da condividere
allora quella impostazione – Bilotta, La
nascita non programmata di un figlio e il conseguente danno esistenziale,
in Resp. civ. e prev.,
2002, 441 – secondo la quale pur non nutrendosi alcun dubbio sul fatto
che il danno risarcibile sia sempre la modificazione del mondo esterno, in cui
vive la vittima dell’illecito, non si può, non si deve, dimenticare ciò
che sta a monte della distinzione tra danno evento e danno conseguenza: la
questione della ripartizione tra danneggiante e danneggiato dell’onere
della prova circa la sussistenza del danno al di là della chiara indicazione
legislativa che addossa sempre al danneggiato tale onere. Particolari interessi
meritevoli di tutela, che abbiamo indicato nei diritti costituzionalmente
tutelati – perché trovano un riconoscimento espresso nella Carta
Costituzionale (il diritto alla salute) oppure perché connessi a posizioni di
libertà (il diritto di manifestare il proprio pensiero) e così via, se violati,
indefettibilmente, comporteranno un danno
esistenziale in capo alla vittima, e poiché sia l’esperienza ci danno una
ragionevole certezza che lesione vi sarà e sia perché la rilevanza conferita
dall’ordinamento a tali interessi - la loro strumentalità
alla realizzazione di un sistema sociale democratico - ben può prevedersi un
carico minimo in capo al soggetto danneggiato, sul piano della prova, sino a
ridursi alla prova della sola lesione.
Diversamente se più che
la lesione in quanto tale a rilevare sono le conseguenti alterazioni della
quotidianità sarà opportuno distinguere, fra le alterazioni normali,
ossia tutte quelle ipotesi in cui il torto subito impedisce al danneggiato di
esplicare tutte quelle attività attraverso le quali, prima dell’evento
lesivo, svolgeva la proprio personalità e che realizzavano il suo benessere
complessivo, e le alterazioni specifiche ossia quelle legate ad una
lesione strettamente connessa alla particolare condizione di vita della vittima
(avendo già accertato in astratto la meritevolezza
della attività limitata); in questo caso quindi sarà il soggetto danneggiato a
dover dare una prova molto puntuale del danno subito, proprio perché quelle
conseguenze non si ricollegano da un punto di vista della valutazione sociale
normalmente a quel fatto lesivo: i danni esistenziali legati al c.d. vissuto
della vittima richiedono in capo all’attore-soggetto danneggiato una
prova specifica e puntuale degli stessi, escludendosi in questo caso qualsiasi
meccanismo presuntivo. Sarà demandato al giudice poi il convincimento in ordine
all’effettiva incidenza dell’evento sull’organizzazione della
vita della vittima, e più in particolare se sia rinvenibile una modificazione in
peius nella vita della vittima comparandone il
piano del presente con quello del passato (da dimostrare puntualmente).
A seguito di questo
processo in ordine all’ an, andrà
quantificato il danno subìto, potendosi in linea di
massima ed in prima analisi procedere e nella valutazione dell’ordine
di grandezza della lesione patita dalla vittima e nella individuazione dei
singoli valori monetari da attribuire al danno correlato a ciascun livello
della lesione, non escludendo del tutto la gravità della colpa del danneggiante
ed il relativo profitto conseguito dalla stesso (da apprezzarsi – essendo
nell’ambito civile – solo come espressione di una valutazione
sociale dell’illecito in ordine al danno esistenziale provocato).
Un’altra via nel
tentativo di dare delle valide indicazioni in ordine al risarcimento del quantum
potrebbe essere quello di valorizzare non tanto l’aspetto della
lesione quanto quello della compromissione delle
attività realizzatrici della persona, in quanto il risarcimento del danno
esistenziale ha come obiettivo il ripristino della quotidianità
alterata.
Per quanto concerne gli
strumenti più idonei per giungere a tale valutazione si è proposta (Ziviz, La valutazione del danno esistenziale, in Giur. It., 2002,
404) l’ideazione di una tabella unica di valutazione del danno (sulla
falsariga delle tabelle adottate dai giudici di merito per la liquidazione del
danno biologico), basata su una graduazione del danno subito: al mutare
dell’illecito non muta la natura delle conseguenze che convergono entro
la categoria del danno esistenziale; ad essere presa in considerazione sarà
sempre e comunque la compromissione delle attività
realizzatrici della persona.
Il punto di partenza
nella costruzione di una tabella unica è costituito dal censimento delle
attività realizzatrici della persona. Un simile inventario, secondo questa
impostazione, può basarsi su quattro raggruppamenti entro i quali le stesse
vengono suddivise: 1. attività di carattere biologico-sussistenziale;
2. relazioni affettive e familiari; 3. relazioni sociali e attività di
carattere cultural/scientifico, associativo e religioso; 4. attività sportive,
di svago e di divertimento. Per ciascuno di questi ambiti si tratterà di
definire un elenco delle varie possibili attività in esso comprese e di
stabilire, per ciascuna voce, il relativo valore monetario. Il giudice, una
volta constatato quali siano le singole attività compromesse e il grado
percentuale di compromissione delle stesse o la
durata, ove si tratti di una riduzione temporanea, potrà tradurre in danaro il
danno, individuando per ciascuna voce il corrispondente valore monetario
tramite l’applicazione della tabella.
La somma complessiva,
ottenuta addizionando le poste che compongono il pregiudizio, rappresenta la
quantificazione di base del danno esistenziale, salva comunque la possibilità
per il giudice di incrementare o diminuire quell’importo tenendo conto
delle circostanze del caso concreto. Per quanto riguarda, in ultimo, la
definizione del valore monetario da attribuire al danno esistenziale
corrispondente alla soppressione di ogni singola attività si deve tenere conto
che per quanto riguarda il massimo importo del danno esistenziale risarcibile,
il riferimento è rappresentato dalla valutazione del danno biologico
corrispondente ad un’invalidità del 100% di un bambino appena nato. Tale
somma quantifica il pregiudizio corrispondente all’annullamento di
qualsiasi attività esistenziale per la sua durata massima. Si tratta, poi,
prosegue l’Autrice, di suddividere detto importo nei quattro settori in
cui risultano aggregate le attività esistenziali, considerando che tale
ripartizione deve essere fatta a seconda dell’ordine di importanza che,
nella coscienza sociale, spetta a ciascun settore. La cifra così individuata
andrebbe, poi, scomposta in tante voci quante sono le attività realizzatrici
della persona comprese in ciascun settore.
Una volta valutato in
astratto il bene costituzionale leso e/o la compromissione
di una attività realizzatrice meritevole di tutela, una volta valutato
l’effettivo scarto fra il piano del presente e quello del passato (con il
gioco delle prove in precedenza indicato), l’interprete potrà ancora
avvalersi di un punto di riferimento, questa volta non in ordine all’ an, ma al quantum, ossia di un modello
tabellare che individua il valore pecuniario da
attribuire a ciascuna percentuale di perdita esistenziale in relazione
al fatto concreto.
* si ringrazia l'autore per la
cortese concessione