LE NOVITÀ FISCALI E PREVIDENZIALI INTRODOTTE CON LA FINANZIARIA 2005: PRIMA ANALISI

 

E' stata varata definitivamente dal Senato il 29 dicembre 2004. La manovra finanziaria per il 2005 è, quindi, divenuta legge. Il provvedimento approvato in via definitiva in tale data é composto da un unico articolo con ben da 572 commi.

Queste di seguito sono le principali novità contenute nella predetta Legge finanziaria 2005:

Aumento addizionale IRPEF

I commi 51 e 52 dell’art. 1 dispongono che per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentito l’aumento dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della suddetta legge finanziaria, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare tale addizionale. L’aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1%. Comunque, fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d’imposta successivo alla predetta data (cioè dal 2006). Per l’anno 2005 viene istituito il fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall’abolizione del credito d’imposta con una dotazione di 10 milioni di euro.

A parte che la regione, in deroga alla sospensione di cui al comma 61, può deliberare l’inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti degli aumenti dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive, la sospensione degli aumenti delle addizionali all’imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui viene confermata fino al 31 dicembre 2005.

In base al comma 65 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell’IRPEF, già confermate per l’anno 2004 dall’articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per l’anno 2005. Mentre il successivo comma 67 dispone, in deroga alle norme sullo statuto del contribuente, la proroga dei termini per l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004, i quali vengono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità d’imposta 2000 e successive.

Acquisti da raccoglitori di tartufi occasionali effettuati da imprenditori

Coloro (comma 109), che nell’esercizio di impresa, acquistano tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA devono emettere l’autofattura ai sensi dell’articolo 21 del DPR 633/72. Gli acquirenti possono omettere di indicare nell’autofattura le generalità del cedente, sono, inoltre, tenuti a versare all’erario, senza possibilità di esercitare il diritto di detrazione, gli importi dell’IVA relativi alle autofatture emesse nei termini di legge. La cessione di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore dilettante od occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile. Dal canto loro gli imprenditori acquirenti di tartufi hanno, invece, l’obbligo di comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili, devono anche certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.

Contratti di lavoro a tempo determinato prorogati

Potranno essere prorogati (comma 118) fino al 31 dicembre 2005 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonché i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall’INPS, dall’INPDAP e dall’INAIL già prorogati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti.

Intervento dell’ARAN nelle controversie relative ai rapporti di lavoro

In virtù del comma 134, dopo l’articolo 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, viene inserito l’art. 63-bis (rubricati: Intervento dell’ARAN nelle controversie relative ai rapporti di lavoro), secondo il quale l’ARAN può intervenire nei giudizi davanti al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazione al fine di garantire la corretta interpretazione e l’uniforme applicazione dei contratti collettivi.

Certificato di malattia telematico

A decorrere dal 1º giugno 2005 (comma 149), nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante dovrà trasmettere all’INPS il certificato di diagnosi sull’inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on line, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall’INPS.

Il lavoratore sarà tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l’attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest’ultimo richieda all’INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Istituto.